Falsificare la moneta è sempre stato un reato gravissimo. Il Codice penale napoleonico non era da meno tuttavia è interessante notare come la pena fosse molto diversa secondo il tipo di moneta contraffatta.
La falsificazione di monete era inserita tra i crimini e delitti contro la pubblica tranquillità. L’art. 132 puniva chiunque avrà contraffatto, od alterato le monete d’oro o d’argento aventi corso legale in Francia… colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati.
Ma se le monete erano di metallo (intendendosi così la mistura) o di rame aventi corso legale in Francia il successivo art. 133 stabiliva la punizione coi ferri a vita.
L’art. 134 prevedeva invece che se le monete contraffatte od alterate fossero state straniere la punizione era coi ferri a tempo determinato.
L’art. 135 esonerava da ogni responsabilità coloro che, avendo ricevuto delle monete contraffatte, od alterate, credendole buone, le hanno rimesse in circolazione. Per altro quegli che avrà fatto uso delle monete dopo di averne verificato, o fatto verificare la falsità, sarà punito con una multa tripla per lo meno, e sestupla al più della somma cui ammonteranno le monete ch’egli avrà rimesso in circolazione, senza che questa multa possa in qualunque caso essere inferiore di lire 16.
L’art. 136 puniva coloro che avessero avuto notizia di una fabbrica, o di un deposito di monete d’oro, d’argento, e di metallo, o di rame, aventi corso legale in Francia, contraffatte, od alterate, e che non l’avessero denunciato alla pena da un mese a due anni.
Infine, come già previsto nelle legislazioni medievali, era prevista l’impunità nel caso in cui si fossero denunciati i complici. Tuttavia un sensibile passo in avanti nell’equità giuridica era rappresentato dal fatto che per i delatori non era prevista alcuna ricompensa su quanto sequestrato ed anzi avrebbero potuto essere poste in vita od a tempo determinato sotto la sorveglianza speciale dell’alta polizia.