Recentemente una curiosa notizia ha attratto la mia attenzione di numismatico impenitente. I fatti risalgono al maggio 2015 quando una ragazza si recò in un negozio di Reggio Emilia per comprare un iPhone. Al momento di pagare utilizzò dieci banconote da 20 euro che insospettirono il negoziante. Chiamata la polizia la ragazza venne denunciata per spaccio di banconote false. Niente di nuovo sotto il sole ma la novità riguarda la notizia apparsa recentemente (marzo 2017). Visto che le banconote erano falsificate in modo decisamente maldestro, tra l’altro avevano tutte lo stesso numero di serie, il difensore e il pubblico ministero hanno chiesto l’assoluzione. Il giudice è stato dello stesso parere quindi l’imputata è stata assolta perché l’approssimazione della contraffazione escludeva la responsabilità penale di chi spende le banconote. La cassazione ha infatti stabilito, con sentenza 23 agosto 2012 n. 33214 (Cass. Pen. Sez. V), che « …il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictus oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richiede una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione…» In poche parole, una falsificazione grossolana esclude la responsabilità penale di chi diffonde le banconote. Se una persona è talmente ingenua da accettare cartamoneta palesemente falsa sono fatti suoi.
Segue articolo completo Banconote troppo false in formato pdf tratto da Panorama Numismatico nr.328 – Maggio 2017